Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici
Regolamento
Art.1
Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE), costituito in attuazione del can. 537 del Codice di diritto canonico e del 25° Sinodo Diocesano (cf Documento conclusivo, norma 24), secondo le indicazioni dell’Istruzione in materia amministrativa 2005 della Conferenza Episcopale Italiana (cf nn. 105-106), è un organismo di partecipazione e di corresponsabilità con il compito di aiutare il parroco, che lo presiede, nell’amministrazione dei beni della parrocchia, secondo le norme del diritto universale e particolare e il presente Regolamento.
Art. 2
Il CPAE svolge il proprio compito amministrando i beni della parrocchia seguendo gli orientamenti del Consiglio pastorale unitario (CPU) – o, dove ancora presente, del Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) – secondo criteri di solidarietà, sobrietà, trasparenza e legalità.
Art. 3
Scopo specifico del CPAE è condividere la responsabilità del parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia e provvedere affinché, tramite una oculata gestione, questi beni assolvano le loro finalità istituzionali e cioè il compimento regolare del culto divino, l’assicurazione di un dignitoso sostentamento del clero e delle altre persone a diretto servizio della Chiesa e l’esercizio delle opere di apostolato e di carità (cf can. 1254 § 2).
Art. 4
In concreto il CPAE ha i seguenti compiti:
a) condividere con il parroco l’attuazione delle scelte e delle indicazioni maturate nel CPU (o CPP) circa le iniziative economiche e le strutture della parrocchia, assumendosi eventualmente oneri di tipo esecutivo (cf Sinodo, norma 24, n. 110);
b) esprimere il parere tecnico ed economico sugli atti di straordinaria amministrazione stabiliti dalla normativa universale e diocesana in materia (per esempio acquisti e alienazioni di beni immobili, assunzione di mutui, realizzazione di opere nuove e di ammodernamento, contratti, ecc.) avendo cura di ottenere le relative autorizzazioni previste dalle norme canoniche e civili.
Le richieste di autorizzazione presentate all’Ordinario diocesano, vanno sempre sottoscritte anche dai membri del CPAE.
A esse va allegato l’estratto del relativo verbale del CPU (o CPP), sottoscritto dal presidente e dal segretario;
c) predisporre e sottoscrivere il bilancio consuntivo della parrocchia, che deve essere approvato dal CPU e reso noto alla comunità intera (cf Sinodo, norma 26);
d) curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cf can.1284 § 2 n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
garantire la conservazione dei beni inventariati della parrocchia, soprattutto in occasione del cambio del parroco;
e) vigilare che i depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, i titoli di credito di proprietà della parrocchia siano sempre e solamente intestati a: “Parrocchia di ….... rappresentata dal parroco pro tempore nome e cognome.”
f) studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare la comunità parrocchiale al dovere di contribuire alle varie necessità della parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa universale (cf cann. 222, 1260 e 1261).
Art. 5
Il CPAE ha funzione consultiva non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la corresponsabilità dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia. Il parroco quindi ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi, e lo considererà un valido strumento per l’amministrazione della parrocchia.
Art. 6
La responsabilità amministrativa di una parrocchia rimane in capo, infatti, al parroco unico o al moderatore (in caso di affidamento in solido): egli ne è il legale rappresentante (cf cann. 532; 543 § 2, 3°) e l’amministratore unico (cf can. 1279 § 1) sia nell’ordinamento canonico che in quello statale (cf CEI, Istruzione in materia amministrativa [2005], n. 102). Secondo possibili indicazioni diocesane in materia di deleghe, egli potrà delegare a un altro presbitero, a un diacono o a un laico la gestione generale o di singole realizzazioni, anche con una procura per gli atti civili, previa autorizzazione dell’Ordinario diocesano.
Art. 7
Il CPAE è presieduto dal parroco che di diritto ne è il presidente (cf Sinodo, norma 24, n. 110). In caso di affidamento in solido può essere presieduto dal moderatore o da un altro presbitero da lui delegato.
Il CPAE è composto da un numero adeguato di laici (da 4 a 6), proposti per metà dal parroco e per metà dal CPU (o CPP), nominati dall’Ordinario diocesano.
Possono partecipare stabilmente agli incontri, senza diritto di voto, gli eventuali altri presbiteri dell’unità pastorale.
Su invito del presidente, alle riunioni del CPAE potranno partecipare, ove necessario e senza diritto di voto, il contabile della parrocchia e anche altre persone in qualità di esperti.
Art. 8
Al presidente spetta in particolare:
a) convocare il Consiglio;
b) fissare l’ordine del giorno della riunione;
c) moderare le riunioni;
d) nominare il segretario.
Art 9.
I consiglieri devono essere moralmente integri, attivamente inseriti nella vita ecclesiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale ed esperti in amministrazione dei beni o in diritto o in economia (cf can. 212 § 3 e can. 537).
Non possono essere nominati consiglieri i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia. Qualora si instaurassero rapporti economici tra un membro del CPAE e la parrocchia, il consigliere interessato deve presentare le proprie dimissioni dall’organismo.
È opportuno che non faccia parte del Consiglio chi ricopre cariche o ruoli di governance (di governo) nella Pubblica Amministrazione.
I consiglieri, invitati alla debita riservatezza, prestano il loro servizio gratuitamente e con senso di piena responsabilità, agendo solo e sempre nell’esclusivo interesse della comunità parrocchiale e delle 3 sue finalità pastorali.
A ogni membro del Consiglio venga data una copia del presente Regolamento, in modo che conosca quanto a lui si chiede.
Art. 10
I membri del CPAE durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. La proposta all’Ordinario per un terzo mandato deve essere accompagnata da serie motivazioni scritte e firmate dal Parroco.
Per la durata del loro mandato, i consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi riconosciuti a giudizio insindacabile dell’Ordinario diocesano.
Art. 11
Tutti i CPAE della Diocesi hanno la stessa data di inizio e di scadenza, fissata dall’Ordinario diocesano. Nei casi di morte, di dimissione (s’intende dimissionario anche il consigliere che manchi a tre sedute consecutive senza giustificazione), di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il parroco deve presentare all’Ordinario diocesano entro un mese il nominativo dei sostituti, scelti in modo da garantire la proporzione di cui all’art. 7.
I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati consecutivamente una sola volta alla successiva scadenza.
Art. 12
Il segretario del CPAE è nominato dal parroco preferibilmente tra i membri del Consiglio stesso. Ha il compito di inviare le convocazioni per le riunioni e di redigere i verbali, che sono obbligatori. Se il segretario è scelto al di fuori dei membri del Consiglio non ha diritto di voto né di intervento.
Art.13
Tra i membri designati dovrà essere indicato l’incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa (attraverso un’adeguata informazione circa le modalità introdotte dalla revisione concordataria, come la destinazione alla Chiesa Cattolica dell'8xmille del gettito Irpef e le erogazioni liberali).
Secondo quanto disposto dal Regolamento del CPU (o CPP), fa parte del suddetto consiglio almeno un membro del CPAE, indicato dal CPAE stesso.
Art. 14
Il CPAE si riunisce almeno una volta al trimestre e ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno o che ne sia fatta a lui richiesta da almeno due membri del Consiglio.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.
Art. 15
Il verbale di ciascuna riunione, redatto su apposito registro, deve portare la sottoscrizione del parroco e del segretario del CPAE e va approvato nella seduta successiva.
Ogni consigliere ha la facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.
Tutti i registri e libri contabili, tutti i documenti amministrativi e i verbali del Consiglio devono essere conservati nell'archivio parrocchiale corrente e sono soggetti alla visita canonica a norma del diritto particolare (cf can. 1276).
Art. 16
L’esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La tenuta della contabilità sia progressivamente informatizzata.
Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il rendiconto economico consuntivo, debitamente firmato dai membri del CPAE, sarà sottoposto dal parroco al CPU (o CPP) per l’approvazione e poi presentato all’Ordinario diocesano, tramite l’Ufficio Amministrativo Diocesano (cf can. 1287 §1; Sinodo, norma 26).
Art. 17
Il CPAE presenta al CPU (o CPP) il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza di tutta la parrocchia le componenti essenziali dello stesso; inoltre dà il rendiconto dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli e indica anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività istituzionali della parrocchia (cf Sinodo, norma 26).
Art. 18
Ogni anno il CPAE, rispettando le legittime autonomie, raccoglie, verifica e sottoscrive i rendiconti economici di tutte le attività parrocchiali che hanno una gestione separata, e le presenta al CPU per l’approvazione (cf Sinodo, norma 26).
Nel bilancio parrocchiale vanno inseriti per totali o anche con la specifica relativa il bilancio delle gestioni separate della parrocchia (ad esempio scuole parrocchiali dell’infanzia, sagre parrocchiali, o campeggi).
Art. 19
A livello di unità pastorale ciascun CPAE conserva le proprie competenze in un cammino unitario di discernimento che favorisca la maturazione della comunione ecclesiale anche sotto il profilo dell’utilizzo delle risorse economiche.
A tale scopo uno o due membri del CPAE, a seconda del numero delle parrocchie componenti l’unità pastorale, si incontreranno periodicamente per:
a) definire il contributo (economico, di strutture ecc.) che ciascuna parrocchia dovrà dare all’attività comune e alle spese relative alla canonica dove risiede il parroco ed eventuali altri presbiteri che prestano servizio nell’unità pastorale, tenuto conto delle possibilità di ciascuna;
b) favorire la condivisione tra parrocchie delle risorse disponibili e sviluppare forme di sostegno reciproco;
c) promuovere scelte comuni a livello di unità pastorale nello sviluppo di strutture condivise o di iniziative specifiche.
Art. 20
Nelle unità pastorali il parroco può riunire in seduta comune i CPAE delle parrocchie affidate alla sua cura. Rinvio alle norme generali 21. Per quanto non è contemplato nel presente Regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.
Vicenza, dalla Curia diocesana, 25 luglio 2019
✠ Beniamino Pizziol Sac. Enrico Massignani, Cancelliere vescovile
Approvato CPU Unità Pastorale Val Liona, 5 aprile 2022